Art. 7.
(Interventi a sostegno dei disabili e dei soggetti anziani).

      1. Lo Stato e, in particolare, le istituzioni pubbliche specializzate e le aziende sanitarie locali, attuano interventi a supporto della famiglia con particolare riguardo alle famiglie che prestano assistenza a uno o più dei loro membri disabili o anziani.
      2. Lo Stato garantisce altresì le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione del soggetto anziano o disabile nella famiglia, o che agevolano comunque l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare.
      3. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alle famiglie che prestano assistenza ai soggetti di cui al presente articolo, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e di comunità che operano a tale fine.